Atti amministrativi, prescrizione in 5 anni
Icrediti erariali, quindi pur attinenti imposte dirette e Iva, contenuti in una intimazione di pagamento che ne contenga anche i relativi titoli esattoriali, si prescrivono nel termine quinquennale poiché tali ultime cartelle sono atti amministrativi inidonei ad acquisire la stessa efficacia di un titolo giudiziale da cui possa derivare l’applicazione del termine decennale. È quanto affermato dalla sentenza n. 206/04/2020 pronunciata dalla Ctp di Varese. Giungeva alla commissione provinciale una opposizione a una intimazione connesso a cartelle esattoriali, che la ricorrente riteneva mai state notificate, afferenti imposte dirette che l’Agenzia Riscossione di Varese aveva posto in esazione per l’anno 2012. Accanto all’omessa notifica dei titoli presupposti all’intimazione, la ricorrente eccepiva anche l’intervenuta prescrizione di quei crediti. Sul punto dell’omessa notifica, in particolare, la ricorrente esponeva di esser stata edotta della presunta consegna dell’atto da parte dello sportello dell’ufficio della riscossione, presso il quale si era recata, attraverso la presa visione di una stampa di relata da cui però non era dato evincere alcuna riferibilità dell’atto alla stessa, non risultando sul documento alcun dato del destinatario. L’omessa notifica della cartella, dunque, che l’ufficio asseriva come invece avvenuta nel 2016, portava la ricorrente a insistere anche sull’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, non più riscuotibili con la sola intimazione notificata soltanto nel 2019. I giudici si pronunciavano in primis sull’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto ruolo, anch’esso impugnato, ricordandone l’ormai pacifica impugnabilità se conosciuto dal contribuente solo a mezzo di apposita richiesta al concessionario, e riferito a cartelle non notificate (cfr. Ss.uu. 19704/2015). Esaminati gli atti di causa, tra i quali, stante anche la mancata costituzione in giudizio dell’ente della riscossione, non si rinveniva alcuna prova della notifica della cartella esattoriale, né di eventuali ulteriori atti interruttivi, la Ctp non poteva che attenersi all’orientamento di Cassazione con cui è stata messa in evidenza la natura dell’atto esattoriale, quale provvedimento amministrativo che, pur se cumulante in sé le caratteristiche del titolo esecutivo, risulta comunque privo della capacità di acquisire efficacia di giudicato, così come priva di efficacia interruttiva era la mera iscrizione a ruolo operata dall’Agenzia. Per tali ragioni, applicando il termine prescrizionale quinquennale sotteso a ogni atto amministrativo, la Ctp ha accolto il ricorso.
Benito Fuoco
La ricorrente, che si difende in proprio, impugna l’avviso di intimazione indicato in premessa, eccependo quanto segue:
1) nullità dell’avviso di intimazione per omessa notifica dell’atto prodromico, nullità della cartella, perché mai notificata e conseguente nullità dell’estratto di ruolo ivi unitamente impugnato;
2) illegittimità della cartella relativa a credito prescritto.
L’avviso di intimazione in epigrafe è stato emesso sul presupposto della notifica alla ricorrente della cartella esattoriale n. (…), asseritamente effettuata il 31 marzo 2016.
Ciò premesso la ricorrente ne eccepisce invece l’omessa notifica, non avendo mai ricevuto al proprio domicilio il predetto atto.
La stessa dichiara che, recatasi presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della Riscossione per la Provincia di Varese, le è stata consegnata dall’addetto allo sportello l’estratto in atti depositato. Sostiene la parte che la documentazione visionata non persuade circa l’asserita regolarità della notificazione, poiché, in primo luogo, pare non essere sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica (…).
Non essendo la cartella esattoriale (oggi impugnata insieme all’avviso di intimazione sopra indicato e all’estratto di ruolo) mai notificata la stessa deve ritenersi nulla e la somma richiesta non più dovuta.
2) Illegittimità della cartella relativa a credito prescritto.
A causa della mancata notifica della cartella esattoriale impugnata, vi è estinzione del credito intimato, visto il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.(…)
Ciò posto dall’esame degli atti depositati dalla parte ricorrente e in assenza di contrarie dimostrazioni di parte convenuta, si deve rilevare l’assenza di elementi che certifichino l’avvenuta notifica degli atti.
Per quanto concerne la seconda questione si deve rilevare che a tal riguardo le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito la prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali relative a tributi Irpef, avendo la stessa natura di atto amministrativo, che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo, ma essendo prive di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, né potendo costituire atto interruttivo la sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Non risultando agli atti avvenute notifiche di atti interruttivi, si deve dichiarare in merito l’avvenuta prescrizione della pretesa erariale.
P.Q.M.
La Commissione dichiara accolto il ricorso. Nulla per le spese.

